Blog | PARCHI GIOCO INCLUSIVI 2022 - BANDO REGIONE LOMBARDIA

PARCHI GIOCO INCLUSIVI 2022 - BANDO REGIONE LOMBARDIA

La misura promuove una più ampia diffusione sul territorio degli interventi per favorire la socializzazione e l’integrazione di tutte le persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, contribuendo, di riflesso, anche ad una maggiore integrazione delle famiglie, questo attraverso la realizzazione di progetti articolati su 4 linee di intervento:

  • realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi;
  • percorsi naturalistici accessibili;
  • ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
  • organizzazione di servizi in ambito sportivo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma informativa Bandi Online a partire dalle ore 10:00 del 14 aprile 2022 e fino alle ore 15:00 del 13 giugno 2022. La procedura utilizzata è di tipo valutativo a graduatoria.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 13.020.000 a valere su risorse statali e risorse di Regione Lombardia.

Nello specifico la progettazione di parchi gioco inclusivi, ovvero la realizzazione e l’adeguamento di aree ludiche sicure e senza barriere architettoniche, con strutture adeguate anche a bambini con disabilità, per il loro imprescindibile diritto al gioco: progettare e adeguare gli spazi in modo da renderli fruibili a chiunque promuovendo così l’inclusione sociale.

L’attività ludica all’aria aperta non è solo divertimento, ma aiuta a mantenersi in salute, a sviluppare capacità motorie come il senso dell’equilibrio e dello spazio, a rafforzare abilità di cooperazione e produce significativi effetti terapeutici.

La “Convenzione ONU sui diritti del bambino”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991, nell'articolo 31, dichiara:

1)     Gli Stati partner riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, e di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica

2)     Gli Stati partner rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

l'articolo 2 dalla Convenzione, a cui 196 Stati si sono giuridicamente vincolati, afferma che non ci debbano essere discriminazioni nei bambini, a prescindere dalla loro disabilità:

I diritti sanciti dalla Convenzione, devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori. 

Per informazioni rimandiamo al sito ufficiale di Bandi Regione Lombardia.

Tags: Attrezzature per parchi gioco inclusività

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